{"id":339,"date":"2014-04-14T08:55:21","date_gmt":"2014-04-14T06:55:21","guid":{"rendered":"http:\/\/ac.nimagodev2.it\/__\/cnr-un-altro-inaccettabile-attacco-al-diritto-alla-salute\/"},"modified":"2014-04-14T08:55:21","modified_gmt":"2014-04-14T06:55:21","slug":"cnr-un-altro-inaccettabile-attacco-al-diritto-alla-salute","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/ac.nimagodev2.it\/__\/cnr-un-altro-inaccettabile-attacco-al-diritto-alla-salute\/","title":{"rendered":"CNR: Un altro inaccettabile attacco al diritto alla salute!"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img style=\"margin: 5px; float: left;\" src=\"images\/miniature\/ricerca\/CNR\/CNR_SEDE.jpg\" alt=\"CNR SEDE\" \/>Com&#8217;\u00e8 oramai noto la Legge n.133 del 6 agosto 2008 ha introdotto la pesante ed iniqua<br \/><strong>TASSA SULLA SALUTE<\/strong><br \/>fortemente voluta dall&#8217;allora ministro Brunetta per &#8220;punire i fannulloni del pubblico impiego&#8221; e pervicacemente mantenuta e rafforzata dai ministri dei Governi che nel tempo si sono succeduti dal 2008 ad oggi.<br \/>Tassa ancora pi\u00f9 iniqua per i dipendenti degli Enti del Comparto Ricerca per i quali \u00e8 stato di fatto introdotto un nuovo metro di misura, non applicato negli altri comparti del Pubblico Impiego,<br \/><strong>PI\u00d9 GUADAGNI MENO PAGHI<\/strong><br \/>da cui deriva una trattenuta, per i primi dieci giorni di ogni periodo di malattia, inversamente proporzionale allo stipendio in godimento.<br \/>Nei soli primi quattro anni dall&#8217;entrata in vigore della legge, le trattenute per malattia operate (anche se con qualche anno di ritardo) dal CNR sulle buste paga dei dipendenti ammontano complessivamente:<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"images\/DOCUMENTI\/COMPARTI\/RICERCA\/CNR\/2014\/2014_04_11_inaccettabile_attacco_salute_CNR_Pagina_1.jpg\" alt=\"2014 04 11 inaccettabile attacco salute CNR Pagina 1\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ORA COME SE NON BASTASSE<\/strong><br \/>arrivano nuove disposizioni restrittive (e come poteva essere diversamente?) per assenze per visite, terapie, esami diagnostici, emanate in via applicativa, con la circolare del CNR del 3 aprile u.s. che richiama, la circolare della Funzione Pubblica la quale, a sua volta, interpreta restrittivamente una norma della Legge 125 del 30 ottobre 2013.<br \/>E pensare che quest&#8217; ultima legge era stata presentata &#8220;con enfasi scandalistica&#8221; dagli organi di stampa, come un&#8217;ulteriore &#8220;sanatoria&#8221; per i precari del Pubblico Impiego!<br \/>La beffa pi\u00f9 grande \u00e8 che anzich\u00e9 ricercare strumenti e interpretazioni per favorire la stabilizzazione dei precari si \u00e8 colta al volo l&#8217;occasione per produrre finanche effetti immediati nelle restrizioni sulle assenze per malattie, anche se non espressamente previste, e si rinvia sine-die tutti gli altri provvedimenti riguardanti i precari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, mentre continuano le nostre iniziative (diffide agli Enti, interventi confederali, ricorsi) per superare questa insostenibile situazione, e aggiungiamo noi, recuperare quanto gi\u00e0 prelevato dagli Enti per le assenze per malattia, non condividendo nel metodo e nel merito le nuove disposizioni emanate con le recenti circolari della F.P. e del CNR, la UIL-RUA ha inviato ai vertici dell&#8217;Ente la nota che alleghiamo &#8211; nota che \u00e8 stata molto significativamente sottoscritta dal Segretario Confederale Antonio Foccillo, Responsabile delle Politiche Economiche e del Pubblico Impiego della UIL &#8211; e nella quale, tra l&#8217;altro, si chiede un incontro urgente in merito:<br \/><em>La UIL-RUA ed il Servizio Politiche Economiche e Pubblico Impiego della UIL Confederale hanno preso visione della circolare CNR n. 10\/2014 con prot.0027311 del 7-4-2014 che ha STRAVOLTO la disciplina contrattuale del comparto prevista dall&#8217;art.8 del CCNL 21-02-02 in materia di assenze e permessi retribuiti, ed ha determinato e determiner\u00e0 da ora in poi per il futuro un gravissimo danno patrimoniale per tutti i dipendenti CNR. Quest&#8217;ultimi, infatti, si vedranno costretti forzatamente ed obbligatoriamente a fruire di ore di permesso per ogni visita, terapia, prestazione specialistica o esame diagnostico cui dovranno sottoporsi.<\/em><br \/><em>La circolare del CNR, recepisce la circolare della F.P. n.2\/14, si basa sulla presunta corretta interpretazione dell&#8217;Art.55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165\/01 come novellato, in cui \u00e8 stato scritto che per l&#8217;assenza per malattia, a seguito di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici &#8220;il permesso \u00e8 giustificato&#8221; mentre il precedente testo prevedeva &#8220;l&#8217;assenza \u00e8 giustificata&#8221;.<\/em><br \/><em>Tale interpretazione della nuova norma \u00e8 scorretta, illegittima, gravissima e penalizzante nei confronti dei dipendenti e determina i seguenti effetti immediati:<\/em><\/p>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"images\/DOCUMENTI\/COMPARTI\/RICERCA\/CNR\/2014\/2014_04_11_inaccettabile_attacco_salute_CNR_Pagina_2.jpg\" alt=\"2014 04 11 inaccettabile attacco salute CNR Pagina 2\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Tale circolare va immediatamente annullata essendo contraria ai principi generali in materia di interpretazione delle norme nonch\u00e9 all&#8217;Art. 8 del CCNL 21-2-02.<\/em><br \/><em>Sotto il profilo dell&#8217;interpretazione delle norme, \u00e8 del tutto chiaro che la modifica dell&#8217;Art.55 septies, comma 5 ter, della parola &#8220;assenza&#8221; con la parola &#8220;permesso&#8221; non significa affatto che l&#8217;assenza per malattia debba essere fruita mediante permesso in quanto la nuova formulazione della norma corregge semplicemente una precedente ripetizione della originaria, e cio\u00e8 dal punto di vista lessicale invece di ripetere due volte la parola assenza si \u00e8 invece pi\u00f9 correttamente sostituita la ripetizione &#8220;assenza&#8221; con un termine italiano di analogo senso (&#8220;permesso&#8221;).<\/em><br \/><em>Altrimenti l&#8217;Art. 55 septies in esame avrebbe dovuto specificare che le assenze per malattia devono essere fruite mediante l&#8217;istituto contrattuale del &#8220;permesso&#8221;, cosa che invece non \u00e8 stato affatto previsto dalla norma che non ha disposto alcuna obbligatoriet\u00e0 in ordine alla necessit\u00e0 di utilizzare il permesso per fruire dell&#8217;assenza per malattia.<\/em><br \/><em>In sostanza, cio\u00e8, la nuova formulazione dell&#8217;Art.55 septies non modifica in alcun modo le modalit\u00e0 previste dall&#8217;art. 8 del CCNL 21-2-02 che stabilivano che il permesso possa, e non debba, essere utilizzato dal dipendente per n.18 ore complessive nei casi di nascita dei figli o di gravi motivi personali o familiari.<\/em><br \/><em>E cio\u00e8 la norma contrattuale di cui all&#8217;Art. 8 CCNL 21-2-02 non dispone affatto che le assenze per malattia del dipendente debbano essere giustificate mediante permesso, residuando solo nella facolt\u00e0 del dipendente la sua autonoma scelta di potere o volere fruire di permesso anche nel caso di assenza per malattia.<\/em><br \/><em>Contrariamente cio\u00e8 alla circolare del CNR ora contestata e impugnata, non \u00e8 il CNR che deve o pu\u00f2 imporre al dipendente l&#8217;obbligatoriet\u00e0 di utilizzo del permesso per assenza per malattia, ma \u00e8 invece diritto soggettivo del dipendente, su cui il CNR non pu\u00f2 avere alcun potere di veto, il fatto di potere eventualmente utilizzare il permesso per l&#8217;assenza per malattia.<\/em><br \/><em>Conclusivamente, poich\u00e9 la circolare del CNR in esame \u00e8 di inaudita gravit\u00e0 per i diritti dei dipendenti dell&#8217;Ente non solo sotto l&#8217;aspetto patrimoniale e contrattuale, ma anche morale, questa O.S. invita e diffida codesto ente a voler immediatamente sospendere gli effetti della circolare ed a volere convocare urgentemente le OO.SS. per l&#8217;esame congiunto dell&#8217;intera materia ivi comprese le modalit\u00e0 di trattenuta per l&#8217;assenza per malattia operata nei confronti dei dipendenti con specifico riguardo agli importi recuperati in maniera inversamente proporzionale ai profili posseduti dai dipendenti.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">UIL-RUA<br \/>Americo Maresci<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"images\/DOCUMENTI\/COMPARTI\/RICERCA\/CNR\/2014\/2014_04_11_inaccettabile_attacco_salute_CNR.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img style=\"float: right;\" src=\"images\/stampa.png\" alt=\"stampa\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Com&#8217;\u00e8 oramai noto la Legge n.133 del 6 agosto 2008 ha introdotto la pesante ed iniquaTASSA SULLA SALUTEfortemente voluta dall&#8217;allora ministro Brunetta per &#8220;punire i fannulloni del pubblico impiego&#8221; 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